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Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: subito cambiamenti importanti con la legge di bilancio 2023. In questo approfondimento vediamo nel dettaglio come è cambiato il sussidio per questi cittadini (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Dalla pubblicazione della legge di bilancio 2023 sono state introdotte molte novità per i percettori di Reddito di cittadinanza. Man mano che si va avanti, inoltre, vengono chiariti alcuni dettagli poco chiari su questi cambiamenti. Tra questi, per esempio, c’è il Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni.
Ecco perché nei prossimi paragrafi facciamo un po’ di chiarezza sulle nuove regole previste per chi ha tra 18 e 29 anni e riceve il Reddito di cittadinanza.
Indice
- Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: formazione
- Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: quanto dura il sussidio
- Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: lavoro e obblighi
- Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: tutte le novità
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Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: formazione
Dall’inizio del nuovo anno sono cambiate molte cose per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza. La legge di bilancio 2023, infatti, ha introdotto una serie di novità, alcune delle quali devono ancora essere applicate perché in attesa di apposito decreto o circolare.
In questo approfondimento ci concentriamo sui dettagli che hanno creato maggiori dubbi per i percettori, e cioè come funziona il Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni. I cambiamenti per questa fascia di cittadini riguardano diversi aspetti: la formazione, la durata del Rdc e il lavoro.
Partiamo innanzitutto dalle novità nell‘ambito della formazione.
Dunque, come viene specificato nel documento ufficiale del sito della Camera, a partire dal 2023 i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno tra i 18 e i 29 anni devono aver terminato gli anni obbligatori di istruzione.
Ricordiamo che secondo il nostro ordinamento, l’istruzione per tutti i cittadini italiani è obbligatoria per almeno 10 anni. Ciò vuol dire che i cittadini tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto a quest’obbligo, e quindi non hanno 10 anni di istruzione alle spalle, devono necessariamente rispettare questa regola. Per farlo, dovranno iscriversi a corsi di istruzione di primo livello o percorsi funzionali al rispetto di questa regola. Chi non lo fa rischia di perdere il diritto al Reddito di cittadinanza.
In ogni caso, avremo ulteriori dettagli quando i Ministeri dell’istruzione e del merito e del lavoro e delle politiche sociali pubblicheranno un apposito protocollo per definire meglio la procedura da svolgere.
Oltre al completamento dell’istruzione obbligatoria, c’è anche un’altra novità che riguarda la formazione per i percettori di Rdc.
In particolare, secondo la legge di bilancio 2023, i beneficiari di Reddito di cittadinanza che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione o riqualificazione professionale di cui alla legge 53/2003 per un periodo di almeno 6 mesi.
Se non viene rispettata questa nuova regola, l’intero nucleo familiare perderà immediatamente il sussidio anti-povertà. Infatti, saranno le Regioni di appartenenza a segnalare all’Anpal i soggetti che non adempiranno all’obbligo dei corsi tramite una lista dedicata.
Prima di proseguire la lettura dell’articolo sul Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni, scopri la pagina dedicata al Reddito di cittadinanza: pagamenti, diritti e bonus compatibili.
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Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: quanto dura il sussidio
Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato le novità del Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni dal punto di vista della formazione e dell’istruzione.
Un’altra novità importante, invece, riguarda la durata del sussidio. Come sappiamo, fino al 31 dicembre 2022, il Reddito di cittadinanza veniva erogato per 18 mensilità ai nuclei familiari che ne avevano diritto. Con la pubblicazione della legge di bilancio e l’inizio del 2023, la durata è stata decisamente ridotta.
Infatti, il Reddito di cittadinanza, che sarà abolito definitivamente dal 1° gennaio 2024, spetta per un massimo di 12 mesi, ma può essere ridotto anche a 7 mesi in base alle categorie di cittadini. Ci spieghiamo meglio.
In seguito al maxiemendamento del Governo approvato poco prima della pubblicazione della legge di bilancio 2023, il Governo ha deciso che il Reddito di cittadinanza sarà pagato per 12 mesi (quindi dal gennaio a dicembre 2023) solo ai cittadini che nel proprio nucleo familiare hanno uno di questi componenti:
- figli minorenni;
- persone con più di 60 anni;
- persone con disabilità ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 2013.
Invece, coloro che non rientrano in una di queste condizioni riceveranno il Reddito di cittadinanza solo per 7 mensilità, quindi da gennaio a luglio 2023. In ogni caso, eventuali conferme o cambiamenti sulla durata del sussidio per le famiglie beneficiarie saranno annunciati dal Ministero del Lavoro o dall’INPS con appositi decreti o circolari dedicate.
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Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni: lavoro e obblighi
La terza novità importante sul Rdc 2023 per chi ha meno di 29 anni riguarda l’ambito lavorativo e soprattutto gli obblighi da rispettare per non perdere il sussidio.
Come per il Reddito di cittadinanza 2022, anche quest’anno è obbligatorio per i beneficiari di presentare entro 30 giorni dall’accettazione della domanda la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso il centro per l’impiego.
Entro 90 giorni, il Centro per l’Impiego convocherà il beneficiario per un colloquio per indirizzarlo alle professioni più adatte. In sede di colloquio, si dovrà firmare il Patto per il Lavoro o in alternativa il Patto per l’inclusione sociale.
Sottoscrivendo questi patti, i beneficiari del Rdc dichiarano di essere disponibili per colloqui presso i centri per l’impiego, per progetti formativi con lo scopo dell’inserimento lavorativo e attività utili alla collettività.
Invece, sono esonerati dalla firma del Patto per il lavoro o per l’inclusione sociale i titolari di pensione o di età superiore a 65 anni, già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità (questi ultimi, però, possono sempre manifestare la propria disponibilità).
Inoltre, c’è un cambiamento importante in merito al rifiuto delle offerte di lavoro. In particolare, mentre fino all’anno scorso si poteva rifiutare la prima offerta di lavoro congrua, con la nuova riforma del Reddito di cittadinanza è prevista una restrizione ancora maggiore.
Infatti, in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua, il diritto al Reddito di cittadinanza decade a tutto il nucleo familiare che ne è titolare.
Per avere un’idea più chiara di cosa significa “congrua”, ti basta sapere che un’offerta di lavoro è definita congrua quando ha queste caratteristiche:
- è coerente con le esperienze e le competenze maturate dal cittadino (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);
- la sede di lavoro si trova:
- a un massimo di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile entro 100 minuti con i mezzi pubblici, se si tratta della prima offerta di lavoro a tempo indeterminato;
- entro 80 chilometri di distanza dalla residenza, se si tratta della prima offerta di lavoro part-time o a tempo determinato;
- ovunque sul territorio nazionale, se si tratta della seconda offerta di lavoro a tempo indeterminato;
- la retribuzione è superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile del Rdc, inclusa l’integrazione per l’affitto;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo del lavoro;
- il rapporto di lavoro è:
- a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi;
- a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.