Di fronte a una competizione crescente, l’Ue si ritrova a fronteggiare anche pressioni di coercizione economica che possono influenzare la politica commerciale e gli investimenti nel Vecchio continente. Sulle modalità decisionali del Regolamento anti-coercizione si interrogano sia la Commissione europea sia il Consiglio
L’Unione europea si trova da tempo a fronteggiare una crescente competizione da parte di grandi Paesi non-Ue, competizione i cui risvolti trascendono la dimensione commerciale, per coinvolgere l’autonomia, decisionale e politica, europea e dei Paesi membri. Si assiste infatti a numerose pressioni di coercizione economica, perseguite con pratiche e comportamenti distorsivi, che influenzano e ostacolano decisioni di politica commerciale e investimenti all’interno dell’Ue.
Il dibattito sull’anti coercizione
Come affrontare l’anti coercizione è oggetto di un intenso dibattito circa i compiti delle autorità nazionali e dell’Ue, le relazioni con il diritto internazionale e il World trade organization (Wto), le eventuali contromisure adottabili e le sue implicazioni politiche con i Paesi terzi, l’area di applicazione circoscritta al settore civile (come per i sussidi esteri), nonché l’effettiva portata del Regolamento anti-coercizione in negoziazione, che secondo alcuni commentatori supera la dimensione commerciale coinvolgendo la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e le politiche estere dei Paesi. A tutela dei propri interessi, la Commissione europea si è dunque posta l’obiettivo di riempire un “vacuum” legislativo dotandosi di strumenti di deterrenza e contromisure verso quei Paesi terzi, proponendo un Regolamento anti-coercizione. L’iniziativa si inserisce nel pacchetto di misure di tutela facenti capo alle Direzioni generali commercio e concorrenza della Commissione europea, quali il monitoraggio degli investimenti diretti esteri (Foreign direct investments) e il controllo dei sussidi esteri (Foreign subsidies).
I poteri di Commissione e Consiglio
Durante la Presidenza semestrale Ue della Cechia, nell’iter legislativo del Regolamento anti-coercizione – attualmente nella fase negoziale del Trilogo – i Paesi membri hanno approvato una posizione negoziale comune, dove sono state superate le proposte originarie della Commissione europea che si era attribuita competenze specifiche, quali la determinazione dei casi di coercizione economica e l’azione unilaterale con contromisure per ragioni di emergenza. Il Consiglio, avvalendosi dell’opinione espressa dal suo servizio legale, circa i poteri e la competenza all’interno dell’Ue, ha invece deciso di limitare i poteri della Commissione, proponendo la maggioranza qualificata per la determinazione dei casi di coercizione e la cancellazione del caso dell’urgenza.
Un rafforzamento non sistemico
È evidente la tendenza della Commissione ad ampliare le proprie competenze, rafforzando la dimensione comunitaria. Ma questo non avviene in modo sistematico. Nel caso dello screening sugli investimenti diretti esteri, la Commissione ha adottato un approccio prudente, prevedendo un coinvolgimento non vincolante – inchieste e opinioni – ma allo stesso tempo costruendo un “corpus legis” che nel tempo tenderà a rafforzarsi fino al conseguimento di un livello di obbligatorietà, accrescendo il ruolo della Commissione. Anche riguardo all’identificazione dell’interesse dell’Unione nel decidere le misure di risposta verso i Paesi terzi, il Consiglio ha modificato l’impostazione originaria prevedendo l’art.7 bis, dove si afferma la necessità di tener conto di tutti gli interessi dell’Ue, includendo anche quelli dei Paesi, delle imprese upstream e downstream e dei consumatori.
Attenzione al mercato interno
Ampliando la platea degli attori, si rende meno incisivo il ruolo della Commissione, ma si promuove anche la condivisione sulla definizione di interesse dell’Unione, che diviene sempre più rilevante per l’economia e la competitività dell’Ue. Se si considera il criterio di interesse dell’Unione per gli obiettivi di politica pubblica – per valutare che eventuali misure per riparare distorsioni non generino effetti negativi e sproporzionati nel mercato interno – salirebbe di livello la valenza dell’interesse dell’Unione, oggi richiamato prevalentemente come riferimento concettuale. Sarà interessante capire come verrà risolta la diatriba intercorsa tra la Commissione e il Consiglio circa le modalità decisionali del Regolamento anti-coercizione, materia che offre spunti sul più ampio e delicato tema degli equilibri e della ripartizione dei poteri tra le istituzioni europee.