Roma, 15 feb – Assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. Silvio Berlusconi, dopo anni, è stato assolto nel processo cosiddetto Ruby ter. E’ quanto deciso oggi dai magistrati della settima sezione penale del tribunale di Milano. Una sentenza che chiude così il processo, durato per l’esattezza sei anni.

Le accuse 

La procura di Milano accusava il leader di Forza Italia di aver pagato – nel periodo tra novembre 2011 e la fine del 2015 – ben 10 milioni di euro alle giovani ospiti delle sua residenza di Arcore. Sempre secondo l’accusa, Berlusconi avrebbe sborsato questa enorme cifre per far sì che le ragazze fossero reticenti o mentissero deliberatamente durante i processi Ruby e Ruby bis, relativamente alle serata svoltesi alla villa San Martino. Dall’accusa Berlusconi si era sempre difeso asserendo semplice “generosità” per ricompensare chi si era visto rovinare la propria vita da un’inchiesta giudiziaria finita sotto i riflettori mediatici. Oltre all’ex primo ministro, i giudici milanesi hanno assolto anche gli altri 28 imputati, tra i quali la stessa Ruby, l’ex compagno Luca Risso e le 20 ragazze (sovente definite dalla stampa “olgettine”), a vario titolo accusati di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

Secondo i magistrati che hanno assolto tutti gli imputati, le suddette ragazze andavano ascoltate in veste di indagate e non di testimoni. Un chiaro “errore” della procura che ha fatto venire meno l’accusa sia di falsa testimonianza che di corruzione in atti giudiziari. “La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come ‘testimone’ un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede o per altro ad esso connesso, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false – affermano i giudici – è esplicitamente esclusa”.

La corruzione in atti giudiziari “sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone”, precisano i magistrati.

“Poiché le persone chiamate a rendere dichiarazioni nei processi Ruby 1 e Ruby 2 andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni, non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando la qualità di pubblico ufficiale (nella specie testimone) in capo al ‘corrotto’. Se il soggetto che si assume come corrotto non può qualificarsi come pubblico ufficiale e dunque manca un elemento costitutivo del delitto corruttivo, giuridicamente quest’ultimo non può sussistere nemmeno nei confronti dell’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi. Infatti, la corruzione in atti giudiziari presuppone necessariamente un accordo tra il pubblico ufficiale corrotto e il corruttore”, affermano ancora i giudici.

La Redazione

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