La Lega presenta proprio Ddl per istituire obbligo Corsi Rianimazione Cardiopolmonare nelle scuole da parte di Medici, Infermieri e Soccorritori.
Il senatore della Lega Massimiliano Romeo ha presentato, assieme ad altri firmatari, qualche giorno fa un apposito Disegno di Legge (Ddl) per istituire nelle scuole italiane i corsi formativi obbligatori di Rianimazione Cardiopolmonare, utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico e Disostruzione delle vie aeree.
L’obiettivo è quello di formare la popolazione, a partire da quella scolastica, sulle manovre di salvataggio in caso di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione parziale o totale delle vie aere nel pediatrico, nell’adulto e nell’anziano.
Il Ddl è composto da sette articoli e reca modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione, ovvero Basic Life Support – Early Defibrillation – BLSD, nonché della Manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. In particolare, prevede che, nell’ambito dell’educazione civica, siano introdotti corsi di primo soccorso e di protezione civile tenuti da medici, infermieri e soccorritori.
Ecco i 7 articoli proposti nel Ddl:
- L’articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge, che introduce corsi di formazione di primo soccorso BLSD e della manovra di Heimlich, con l’obiettivo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
- L’articolo 2 introduce la modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che, nell’ambito dell’educazione civica, siano introdotti corsi di primo soccorso e di protezione civile tenuti da medici, infermieri e soccorritori.
- L’articolo 3 contiene un ulteriore rafforzamento del primo soccorso, prevedendo attività formative anche per le famiglie degli studenti.
- L’articolo 4 individua i programmi di insegnamento dei corsi suddetti.
- L’articolo 5 prevede i criteri per l’accesso all’insegnamento di queste tecniche salvavita e i requisiti del personale incaricato.
- L’articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applichino a decorrere dal- l’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge medesima.
- L’articolo 7 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
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