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Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: di quanto aumenta? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sulle pensioni e sulla previdenza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: di quanto aumenta?
- Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: calcolo del reddito
- Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: come fare domanda?
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Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: di quanto aumenta?
L’Assegno Sociale 2023 è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a chi, residente in Italia da almeno 10 anni, compiuti 67 anni ha un reddito personale e da coniugato che rientra in determinati parametri.
Compiuti 70 anni spetta una maggiorazione sull’Assegno Sociale, conosciuta come “incremento al milione”.
Questa maggiorazione fu introdotta nel 2001, dall’allora Governo Berlusconi, tramite l’articolo 38 della legge n. 448, in favore dei pensionati titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali con un importo inferiore al milione delle vecchie lire.
L’incremento al milione spetta a 70 anni e il suo importo cambia in base alla prestazione sulla quale è riconosciuta. Nel caso dell’Assegno Sociale, l’importo della maggiorazione è dato dalla differenza tra il valore massimo (660 euro) e l’importo dell’Assegno Sociale.
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Quindi, ai 660 euro va sottratto il valore dell’Assegno Sociale, che nel 2023 è di 503,27 euro. La maggiorazione, dunque, ha un importo di 156,73 euro.
La maggiorazione spetta in misura piena se il titolare dell’Assegno Sociale ha un reddito personale non superiore a 6.529,51 euro l’anno e un reddito da coniugato non superiore a 13.059,02 euro.
L’incremento al milione può spettare anche prima del compimento dei 70 anni, poiché per ogni 5 anni di contributi versati si ha diritto a uno sconto di un anno.
Quindi, con 5 anni di contributi versati si ha diritto alla maggiorazione a 69 anni; con 10 anni di contributi versati a 68 anni, con 15 anni di contributi versati a 67 anni.
Per il calcolo viene presa in considerazione tutta la contribuzione (anche i contributi figurativi, volontari e da riscatto) se questi non abbiano dato luogo a un trattamento pensionistico.
L’incremento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti ed è soggetto a rivalutazione.
Un’altra maggiorazione spetta al compimento dei 75 anni, quando viene riconosciuto un aumento dell’Assegno Sociale di 20,66 euro per 13 mensilità. Sotto i 75 anni di età spetta un aumento di 12,92 euro per 13 mensilità.
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Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni: calcolo del reddito
Abbiamo visto come cambia l’importo dell’Assegno Sociale 2023 con più di 70 anni, con la maggiorazione nota come “incremento al milione”.
Come detto, l’Assegno Sociale è quella prestazione che l’INPS eroga a persone bisognose, in difficoltà economiche, al compimento dei 67 anni, ovvero dell’età per la pensione di vecchiaia.
Come visto è necessario rientrare in parametri reddituali ben definiti. Nel calcolo del reddito si considerano:
- redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta (ad esempio le indennità per gli invalidi civili o anche gli stessi assegni sociali dell’eventuale coniuge);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- redditi di terreni e fabbricati;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si calcolano, invece:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della Legge n. 388 del 2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.